ottobre 11, 2018

Accesso agli atti

Ogni Pubblica Amministrazione, tra cui anche il Comune, ha il dovere di rendere trasparente la propria attività; per questo deve garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi a tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi (associazioni, istituzioni, comitati ecc…), che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, collegate al documento per il quale viene chiesto l’accesso, sulla base di quanto stabilito dalla legge sull’accesso agli atti (L. 241/1990).

Il diritto di accesso agli atti amministrativi si realizza mediante la presa visione e/o l’estrazione della copia di tali documenti. Si intendono per “atti amministrativi” tutte le informazioni di cui le Pubbliche Amministrazioni dispongano in qualsiasi forma, ossia ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie (scritti, disegni, filmati, registrazioni, dischetti informatici, circolari, pareri, ecc…).

La richiesta di accesso agli atti deve essere sempre motivata, ed è fondamentale per la redazione di una pratica edilizia in quanto stabilisce la base di partenza fornita dall’ultima situazione autorizzata dal Comune.